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Convinto che il mondo può essere trasformato. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita.

Decreto Terra dei Fuochi, tutto da buttare?

Il decreto sulla c.d. “Terra dei fuochi” appena approvato, secondo me, afferma un principio fondamentale e cioè che la tutela dell’ambiente è tutt'uno con lotta alla criminalità organizzata. Il Governo ha iniziato un cammino nella giusta direzione. Lo ritengo un provvedimento importante che potrà essere, sicuramente ed ulteriormente, migliorato nel suo passaggio alla Camera (come per esempio per l'utilizzo dei militari). E’ un primo atto, dopo anni di silenzio e di assenza della politica. Prima di proseguire, però, un concetto voglio ribadirlo (altrimenti si rischia una facile demagogia) e cioè che tutto quello che è accaduto è accaduto sotto gli occhi di tutti. Ognuno (politica, forze dell'ordine, imprenditori ma anche cittadini) ha una quota di respoonsabilità per quanto riguarda l'avvelenamento delle nostre terre.

Iniziamo subito a mappare i territori e a far chiarezza sui livelli di inquinamento degli stessi.

Con il decreto, all’articolo 1 si introduce il reato penale:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

2. Se i delitti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa, o comunque di un’attività organizzata, la pena é aumentata di un terzo.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti (è il caso della Campania).

4. Se per la commissione dei delitti sono utilizzati mezzi di trasporto, si applica la confisca. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.”

Dal 3 di dicembre, quindi, per chi appicca roghi tossici è previsto il carcere da due a cinque anni; nel caso l’incendio riguardi rifiuti pericolosi la pena della reclusione sale da tre a sei anni. Inoltre la pena viene aumentata di un terzo se i delitti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata; altre aggravanti previste sono sul luogo in cui si appiccano i roghi (previste aggravanti nel caso fosse stata dichiarata una emergenza ambientale nei 5 anni precedenti).

Il secondo articolo del decreto prevede una maggiore e migliore informazione tra magistratura ed enti locali: si estende l’obbligo informativo previsto dall’art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale a fattispecie di reato in cui i fatti comportino delle conseguenze pregiudizievoli sull’ambiente, sulla salute e sulla qualità dei prodotti agroalimentari al fine di favorire un corretto raccordo tra l’Autorità giudiziaria e le amministrazioni competenti ad adottare i provvedimenti eventualmente ritenuti opportuni e necessari.

In sostanza i magistrati potranno e dovranno informare tempestivamente gli amministratori locali qualora venissero a conoscenza, durante un’indagine, di un’interramento di veleni illegale: in questo modo le amministrazioni potranno intervenire tempestivamente sull’area, anche e soprattutto avvisando la popolazione nel rispetto della convenzione sull' accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ( la c.d. Convenzione di Aarhus) e in chiave di massima trasparenza.

Importantissimo provvedimento del governo è previsto all’articolo 3 del decreto: il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), l’Istituto superiore di sanità e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania (Arpa Campania) svolgeranno le indagini tecniche necessarie per la mappatura secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei ministri delle Politiche agricole, dell’Ambiente e della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Campania; entro trenta giorni dal 3 di dicembre la direttiva dovrà essere emanata dalle istituzioni competenti.

L’obiettivo è far fronte all’allarme sociale provocato dalla continua diffusione di notizie, spesso vere, spesso false, spesso tendenziose, sullo stato di contaminazione dei terreni e dei prodotti agricoli.I risultati scientifici consentiranno di perimetrare definitivamente i terreni così da sfatare per sempre e una volta per tutte gli infondati timori che tutti i prodotti della Campania siano contaminati e che tutti i terreni destinati all’agroalimentare della regione siano pregiudicati da gravi fenomeni di inquinamento.

L’articolo 4 del decreto è dedicato alle bonifiche: l’obiettivo previsto è la realizzazione di un Comitato Interministeriale e di una Commissione con il compito di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela da realizzarsi nell’area della regione Campania.

Per gli interventi di monitoraggio e tutela ambientale sarà possibile fare ricorso allo strumento giuridico del Contratto istituzionale di sviluppo per garantire la qualità della spesa pubblica, con il chiaro scopo di semplificare e accelerare le procedure per l’attuazione degli interventi di bonifica dei territori.

Riporto in calce l’art. 256 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" cui un autorevole esponente del mio partito si è richiamato cogliendo l’occasione per affermare che norme in materie già esistevano e che questo decreto rappresenta lo spegnimento dell’ultima speranza per la nostra Terra. Non sono completamente d’accordo, le differenze ci sono e non sono da poco.

 

ART. 256
(attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.