
Proposta del Gruppo Pd: Regolamento riprese video dei lavori consiliari
Proposta di modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e proposta di Regolamento per la disciplina delle video riprese.
Art. 27 Registrazioni audiovisive
L’Ente Comunale garantisce la ripresa audio e video delle sedute Consiliari.
Le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall’Ente dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa a quanti ne faranno richiesta senza nessuna limitazione.
Sono consentite, previa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio comunale, riprese effettuate da soggetti terzi secondo le modalità previste da apposito regolamento.
Tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
I Consiglieri hanno diritto di accedere alle registrazioni.
Il Presidente del Consiglio quando, nel corso del dibattito, emergono informazioni riservate, dispone la sospensione delle riprese al fine anche di evitare la divulgazione di informazioni delicate, nella tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti alla seduta e di quelli presenti tra il pubblico.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE E
TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DCONSIGLIO COMUNALE
Indice
Art. 1 Finalità
Art. 2 Autorizzazioni
Art. 3 Informazione sull’esistenza di telecamere
Art. 4 Rispetto della privacy
Art. 5 Tutela dei dati sensibili
Art. 6 Limiti di trasmissione e commercializzazione
Art. 7 Interviste
Art. 8 Norma di rinvio
Art. 9 Entrata in vigore
Art. 1- Finalità
Il Comune di S. Maria a Vico, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità ed in attuazione dello Statuto ( art. 2, comma 2) attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio comunale, su internet tramite pagine web o su rete televisiva, la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico/amministrativa dell’Ente.
Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente a cura dell’Ente.
Il presente Regolamento ha lo scopo, altresì di favorire l’accoglimento delle domande di riprese audiovisive delle adunanze pubbliche comunali e di facilitare lo svolgimento di tali riprese in modo che venga assicurato il rispetto dei diritti della cittadinanza e nel contempo il regolare svolgimento dell’attività consiliare
Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.
Art. 2- Autorizzazione per l’accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche
Persone od enti che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno conseguire autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, comunicando al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:
-modalità delle riprese;
-finalità perseguite;
-modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).
Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta la richiesta e, interpellata ad inizio seduta la Conferenza dei Capigruppo consiliare, rilascia al richiedente l’autorizzazione ad effettuare le riprese.
I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all’unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l’essenza ed il significato delle opinioni espresse.
L’autorizzazione comporterà l’obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Restano, in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
L'autorizzazione comporta il consenso all’introduzione nell’aula delle apparecchiature di ripresa come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l’utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.
Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo e va motivato in base a criteri oggettivi e facilmente verificabili.
Art. 3- Informazione sull’esistenza di telecamere
Il Presidente del Consiglio ha l’onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l’esistenza di videocamere e della successiva trasmissione audio e video.
Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità riprese audiovisive è fatto obbligo all’Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all’ingresso della sala.
Le riprese, dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l’autorizzazione della stessa.
Art. 4- Rispetto della privacy
I Consiglieri comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, il loro assenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari, in caso contrario dovrà essere mandato in onda l’intervento e/o la dichiarazione del consigliere ripreso solo da lontano.
Le riprese dovranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale.
Per quanto non previsto, si fa riferimento alle indicazioni e normativa del Garante della Privacy.
Art. 5-Tutela dei dati sensibili
Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
Art. 6-Limiti di trasmissione e commercializzazione
La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web.
La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
I soggetti autorizzati che violino il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini verranno invitati con comunicazione scritta e motivata a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto. E’ vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
Art. 7- Interviste
Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all’esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio al lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.
Art. 8- Norma di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.
Art.9- Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.



