
Interrogazione comunale - Modalità affidamento lavori pubblici
Al Sig. Sindaco del Comune di S Maria a Vico
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
All’Ass. ai LL. PP. del Comune di Santa Maria a Vico
Oggetto:Interrogazione Consiliare – Modalità Affidamento Lavori e punti di criticità rilevanti in procedimenti di gara.
I sottoscritti Consiglieri Comunali interrogano con la presente su alcune modalità di gestione di affidamento di LL.PP.
Premesso
che i lavori pubblici possono essere suddivisi in due grandi categorie:
- Manutenzione
- Nuove Opere;
che gli affidamenti per le manutenzioni dovrebbero avvenire in applicazione al vigente regolamento comunale (approvato come da Del. Cons. Com. N.33 del 15.07.2010) che prevede
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Fino a 40.000€ |
Affidamento Diretto tramite Determina Dirigenziale |
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Da 40.001€ fino a 100.000€ |
Invito rivolto ad Almeno 5 Ditte Idonee |
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Da 100.001€ fino a 200.000€ |
Invito rivolto ad almeno 10 Ditte Idonee |
tutto ciò nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 125, comma 11, del D. Lgs 163/2006 in ordine a trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione e con possibilità di deroga solo per i casi di somma urgenza;
cheper le Nuove Opere la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la procedura negoziata (ex trattativa privata), senza il bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgs. 163/2006 è procedura che deroga al normale principio di concorrenzialità, che domina la materia degli Appalti Pubblici. I casi in cui tale principio è consentito sono tassativi e da interpretare in modo restrittivo e, comunque, da motivare con la sussistenza dei presupposti giustificativi.
In altre parole, si sa, che secondo quanto previsto dal regolamento comunale in materia di appalti e lavori pubblici, art. 15 comma 1, il criterio di somma urgenza trova riscontro nella redazione di apposita relazione effettuata dal responsabile del procedimento, quale atto integrante della determina, oltre alla redazione di una perizia giustificativa, allegata al verbale di somma urgenza, da inviare al responsabile dei servizi finanziari che provvede a sua volta alla copertura finanziaria da far approvare in Giunta.
A ciò si aggiunge la motivazione circa la necessità di contrarre trattativa (procedura negoziata) con unico imprenditore che dovrebbe dimostrare che il determinato soggetto è l’unico a possedere quella organizzazione aziendale (tecnico-economica) necessaria per eseguire la prestazione (art. 57 comma 2 lettera b);
Atteso
chel’ipotesi normativa ex art. 52 comma 2 lettera b del Codice dei Contratti correttamente e, dunque, restrittivamente interpretata può operare solo se è sufficientemente chiaro a priori che ne ricorra il presupposto applicativo già enunciato. La logica della norma che eccezionalmente deroga al principio della gara, e quindi dell’evidenza pubblica, è quella di non imporre una gara dall’esito scontato esistendo un unico operatore in grado di svolgere quella prestazione;
chel’indagine di mercato serve ad acquisire la certezza che esiste un unico operatore in grado di fornire la prestazione richiesta e che la procedura negoziata (ex trattativa privata) non è consentita senza la valutazione di cui sopra, altrimenti porterebbe l’amministrazione a giustificare ogni tipo di scelta sottraendosi all’obbligatorietà della gara (Sentenza TAR Lazio n. 286 del 16.01.2010);
chela stazione appaltante dovrebbe individuare gli operatori economici da consultare, conformemente al dettato della norma di cui all’art. 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006 sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziarie e tecnico-organizzative desunte dal mercato, selezionando un numero di soggetti idonei non inferiori a cinque (art. 122 comma 7 bis D.Lgs 163/2006);
che in definitiva le stazioni appaltanti dovrebbero aggiudicare contratti mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre ricorrendo esclusivamente i presupposti di cui all’art. 57 comma 2 del D.Lgs 163/2006;
avendo seguito con attenzione i processi di definizione e assegnazione lavori, tanto da produrre richieste da parte del consigliere dell’opposizione prodotta (data 7-12-2010 n. Prot. 16826, data 7-12-2010 n. Prot. 16829), in cui si chiede di poter visionare gli atti prodotti dal responsabile del settore sulle procedure adottate in merito ed a cui non è stata data risposta soddisfacente nell’estrazione di copie degli atti interessati, nonostante si sia invocata la Legge 241/90, si procede con quanto di seguito elencato:
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Lavoro Affidato |
Tot. Base di Gara |
Tipo Affidamento |
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Lavori di Adeguamenti Sistemi Antincendio per vari Plessi Scolastici (Det. N. 680 del 18.10.2010 R.G.) |
154.121,24 € |
Proc. Negoziata art.122 com. 7/bis D.Lgs 163/06 |
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Lavoti di ripristino funzionale ex Casa Comunale (Det. N. 768 del 18.11.2010 R.G.) |
70.500,00 € |
Proc. Negoziata art.122 com. 7/bis D.Lgs 163/06 |
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Lavori d’impianto di Pubblica Illuminazione della Strada di Collegamento delle Borgate Alte – 1° Stralcio (Det. N. 1 del 10.1.2011 R.G.) |
85.026,31 € |
Proc. Negoziata art.122 com. 7 D.Lgs 163/06 |
A tal proposito i consiglieri del gruppo Partito Democratico chiedono:
- Come mai vengono considerati Nuova Opera i due primi Lavori Affidati in tabella precedente (Adeguamento Sistemi Antincendio e Ripristino ex Casa Comunale)? Non sono questi a tutti gli effetti lavori di manutenzione e quindi assoggettabili alla disciplina del vigente regolamento comunale (approvato come da Del. Cons. Com. N.33 del 15.07.2010)?
- Perchè per l’unica vera Nuova Opera (“Lavori d’impianto di Pubblica Illuminazione della Strada di Collegamento delle Borgate Alte – Primo Stralcio”) è stata ravvisata la necessità di una procedura “con estrema celerità”?
- Quale motivazione urgente è stata denunciata nella relazione giustificativa del responsabile del procedimento, visto che non è palesemente dichiarato nella determina?
Come elencato in tabella precedente tutti i lavori sono stati oggetto di affidamento tramite procedura negoziata.
Per quanto già detto e dall’analisi dell’iter dei procedimenti si è constatato una modalità di gestione non tipicamente volta alla trasparenza operativa.
Considerando la procedura utilizzata, prevista dal D.Lgs 163/06, nei casi in questione la Legge parla sempre e comunque di principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. Tali principi in modi diversi non sembrano essere stati considerati nell’espletamento dei tre procedimenti in oggetto.
Infatti, i consiglieri interroganti ravvisano:
- Assenza di evidenza pubblica dell’avvio della procedura negoziata, l’unico metodo di pubblicità è stata l’affissione all’albo di una comunicazione di invito a manifestare disponibilità ad essere invitate da parte delle ditte. Non si poteva dare reale informazione sui lavori da assegnare, in modo tale da permettere ai soggetti interessati di rispondere all’invito? Esistono metodi quali il web, i giornali, l’affissione di manifesti, come previsto dalle vigenti normative.
- Mancato rispetto del principio di concorrenza. Come si può parlare di concorrenza, se nel caso dei lavori di adeguamento di Sistemi Antincendio è stata invitata un’unica ditta, a cui poi è stato assegnato il lavoro con un ribasso di appena il 4.81%? Il procedimento non è sembrato essere economicamente vantaggioso per le casse dell’Ente. Inoltre, per favorire la partecipazione e stimolare la concorrenza non sarebbe stato meglio utilizzare procedure a più ampia garanzia di trasparenza e rispetto degli obblighi di pubblicità? La stessa metodologia di affidamento è stata utilizzata per l’assegnazione dei Lavori d’impianto di Pubblica Illuminazione della Strada di Collegamento delle Borgate Alte – 1° Stralcio (Det. N. 1 del 10.1.2011 R.G.), e anche in tal caso come si può parlare di concorrenza se sono state invitate a partecipare solo 2 ditte?
- Mancato rispetto del principio di Rotazione . In merito a tale criterio, non volendo contestare la perizia delle ditte che sono risultate aggiudicatarie dei lavori in oggetto, emerge che queste sono le stesse che a più riprese negli ultimi mesi sono state aggiudicatarie di lavori tramite procedure di affidamento in cottimo fiduciario. Non è pensabile che sul mercato non esistano altre società capaci di effettuare lavori del tipo in oggetto, nè si vuole pensare ad un atteggiamento premeditato, ma rispetto alle Leggi vigenti il modus operandi della stazione appaltante (l’ufficio Tecnico 5° Settore) potrebbe incorrere in contestazioni da parte di operatori non considerati, arrecando danni all’erarario oltre che tradire la buona fede degli amministratori.
Infatti, la ditta Omissis (assegnataria della Gara con Det. N. 680 “Lavori di Ad. Sist. Antincendio plessi Scolastici”) aveva già effettuato negli ultimi 12 mesi lavori sistemazione plessi scolastici ed era stata la stessa ditta interpellata e destinataria dell’affidamento fiduciario “in urgenza” per la messa in sicurezza del muro di cinta dello Stadio Comunale in via Torre (Det. N. 495 del 19.07.2010).
La ditta Omissis, con un ribasso di appena il 4.96% assegnataria dei lavori di Ripristino Funzionale dell’ex Casa Comunale, poi oggetto di perizia di variante (Del. G.C. n.7 del 13/01/2011) ed ulteriore affidamento diretto di circa 18.000 euro per lavori aggiuntivi (Det. N. 136 del 28/02/2011), era già stata l’assegnataria del lavoro a più alto importo per gli Interventi di Manutenzione Edifici Scolastici (già oggetto di Interrogazione consiliare da parte del gruppo PD, vedi Del. Cons. Com. N.56 del 29.11.2010), nella quale si evidenziava una palese attività di spacchettamento di lavori, adducendo motivazioni di urgenza e soprattutto, in barba all’economicità dei lavori, facendo in modo da suddividere in blocchi di affidamento inferiori ai 40000 €.
La ditta Omissis, risultante aggiudicataria dei Lavori d’impianto di Pubblica Illuminazione della Strada di Collegamento delle Borgate Alte – 1° Stralcio (Det. N. 1 del 10.1.2011 R.G.), con ribasso del 7 % sull’importo a base di gara di € 85.000, già a più riprese è stata destinataria di affidamenti tramite cottimo fiduciario, per la manutenzione degli impianti di illuminazione per un importo di circa 40.000 Euro (per es. Det. N. 532 del 30.07.2010 – somma complessiva 30.800€, Det. N. 427 del 17.06.2010 – liquidazione pari a 7.000€)
Considerato quanto detto finora, sorge d’obbligo osservare che dall’esame della gestione dei LL.PP. del comune di S.Maria a Vico emerge qualche perplessità e la necessità di ulteriori approfondimenti.
Per evitare possibili danni all’erario, dovuti ad eventuali ricorsi di operatori/ditte esclusi da partecipazione di gara, potrebbe essere il caso di potenziare il sistema di pubblicizzazione dei Bandi di gara dei LL. PP.?
Potrebbe essere utile programmare un Piano Formativo per gli addetti ai lavori, in modo da sincronizzare le effettive esigenze operative e i dettami di Legge?
A tale interrogazione si richiede risposta scritta oltre che orale, nei tempi e modi previsti dalla vigente regolamentazione.
Distinti saluti.
S. Maria a Vico, 12 Aprile 2011
per il Partito Democratico
Carmine De Lucia
Maria Giuseppa Sgambato
Agostino Morgillo
Filomena Verlezza



